STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
ARCHIVIO PIPPO RIZZO
Art. 1. Costituzione
E’ costituita l’Associazione culturale “ARCHIVIO PIPPO RIZZO”. E’ una libera Associazione di fatto, apolitica, apartitica, aconfessionale con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.
Art. 2. Sede
L’Associazione ha sede in passaggio Salvatore Pugliatti n.3, Palermo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea
Art. 3. Obiettivi e attività
L’Associazione ARCHIVIO PIPPO RIZZO svolge attività di carattere informativo, culturale, turistico, artistico, sociale e ricreativo con l’obiettivo precipuo di tutelare, conservare, divulgare e promuovere il nome e le opere di Pippo Rizzo e sostenerne la memoria ad ampio spettro. Nello specifico si propone:
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Realizzare e custodire un archivio completo di opere e documenti di Pippo Rizzo, affinché si possa attuare una corretta tutela e salvaguardia di tutte le testimonianze materiali e immateriali connesse al suo nome;
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Rilasciare consulenze, perizie e certificazioni riguardanti le opere di Pippo Rizzo;
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Diffondere la conoscenza della vita e della produzione artistica di Pippo Rizzo nel mondo giovanile e non;
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Ampliare la conoscenza della cultura futurista siciliana e non solo, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
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Allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali nei confronti della produzione artistica futurista, con particolare attenzione alla figura di Pippo Rizzo, affinché sappiano trasmettere la corretta conoscenza del contesto storico e culturale in cui l’artista ha operato e sensibilizzarne la divulgazione della sua poetica e produzione.
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Progettare, creare, sviluppare metodi di intervento atti alla promozione di iniziative culturali connesse al nome di Pippo Rizzo.
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Valorizzare la circolazione e la visibilità della produzione culturale di Pippo Rizzo.
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Svolgere e organizzare in proprio o in collaborazione con altri organismi o enti pubblici e privati, conferenze, seminari, convegni, workshop, incontri, mostre, esibizioni musicali, produzioni e proiezioni di video, film, documentari, e qualsivoglia attività culturale attinente allo scopo di promuovere genericamente la cultura, ma con particolare riguardo alla figura di Pippo Rizzo.
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Gestire, anche per conto terzi, attività di carattere culturale e qualsiasi altra iniziativa atta ad agevolare la preparazione culturale e professionale riferita alle finalità.
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Organizzare manifestazioni culturali, festival, concerti e concorsi connessi o in nome di Pippo Rizzo.
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Promuovere, gestire spazi al chiuso o all’aperto, per organizzare eventi connessi o in nome di Pippo Rizzo.
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Reperire e gestire fondi sia pubblici che privati, attrezzature e immobilizzazioni per raggiungere lo scopo sociale.
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Incrementare le conoscenze e le competenze di individui, gruppi, organizzazioni in termini di maggiore efficacia ed efficienza per il benessere collettivo.
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Promuovere una socializzazione del sapere attivando processi di interazione tra individuo e collettività.
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Suggerire e promuovere strategie di approccio all’arte in tutti i suoi molteplici aspetti, anche i meno indagati.
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Valorizzare i siti artistico-museali e la produzione artistica siciliana, in linea con la versatile attività di Pippo Rizzo, creando un rapporto di partecipazione con un pubblico giovane e non.
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Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente;
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Porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature dell’arte, un sollievo al proprio disagio.
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Realizzare tutte quelle attività che l’associazione riterrà opportune per procacciarsi i mezzi necessari per lo svolgimento delle proprie attività.
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Realizzare un sito internet inerente l’attività e l’Archivio stesso, utilizzando tutte le risorse che la più moderna tecnologia metterà a disposizione.
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Nominare un Comitato Scientifico qualificato da supporto per eventuali perizie di autenticità.
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Intraprendere attività editoriali per la pubblicazione di un bollettino, di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
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Intrattenere e potenziare i rapporti divulgativi con i Mass Media inerente l’oggetto dell’Associazione.
Art. 4. Rapporti con altre associazioni
L’associazione può stipulare con altre associazioni, organizzazioni, fondazioni, centri culturali, musei, cooperative e soggetti del no profit un patto associativo o un semplice protocollo d’intesa che, sulla base di un programma culturale e di iniziative, impegni reciprocamente le organizzazioni.
Art. 5. Associati
L’associazione ARCHIVIO PIPPO RIZZO è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
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Soci Ordinari: persone o enti che si impegnano ad onorare e rispettare in toto lo Statuto e a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo nei tempi previsti, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
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Soci Fondatori: gli Eredi diretti e indiretti che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione; fanno stabilmente parte del Consiglio direttivo; solo fra di loro è scelto il Presidente.
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Soci Onorari: persone o enti che per particolari e significative motivazioni ricevono tale nomina esclusivamente dal Consiglio direttivo all’unanimità.
Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione. Gli associati restano tali a tempo indeterminato e mai temporaneo e cessano eccezionalmente di appartenere all’Associazione per dimissioni motivate presentate per iscritto al Consiglio Direttivo o per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo avendo arrecato danni morali e/o materiali all’Associazione.
Art. 6. Diritti e obblighi degli Associati
L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno un socio, dal Consiglio direttivo all’unanimità. Il rifiuto è inappellabile.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione o nei casi di morosità della quota sociale, il Consiglio direttivo su proposta del Collegio dei Probiviri dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.
I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento entro trenta giorni all’Assemblea dei Soci.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto, purché in regola con le quote sociali, per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione, per i quali però possono candidarsi solo dopo 12 mesi dalla loro iscrizione.
Art. 7. Patrimonio e Fonti di finanziamento
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
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beni, immobili e mobili;
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contributi privati e pubblici;
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donazioni e lasciti;
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rimborsi;
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attività marginali di carattere commerciale e produttivo, così come ogni altro tipo di entrata, dovrà rispettare scrupolosamente i limiti e le norme imposte dalla Legge in materia.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali ulteriori contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea.
Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell’Associazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 8. Esercizio finanziario
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo redige annualmente il bilancio preventivo e quello consuntivo, e li invia al Collegio dei Revisori dei Conti che ne controlla la regolarità.
Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di marzo e devono poter essere visionati, su richiesta, da tutti i Soci almeno 15 giorni prima dell’Assemblea.
Art. 9. Organi
Gli organi dell’Associazione sono:
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L’Assemblea dei Soci;
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Il Consiglio Direttivo;
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Il Presidente, facente funzione di legale rappresentante dell’Associazione;
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Il Collegio dei Revisori dei Conti;
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Il Collegio dei Probiviri
Art.10. Assemblea
L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto nominale non delegabile. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria, su richiesta del Consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria e straordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta per raccomandata o per email (dietro autorizzazione preventiva) almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante invio telematico ad ogni Socio.
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
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elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri;
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approva i bilanci preventivi e consuntivi;
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approva il regolamento interno;
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sui ricorsi degli Associati e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 11. Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 3-5 membri (a secondo del numero dei Soci), eletti dall’Assemblea e scelti in prima istanza fra i Soci Fondatori. Solo qualora alcuni o tutti i Soci Fondatori non fossero disponibili a ricoprire tale incarico diventano eleggibili anche i Soci Ordinari.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Direttore Artistico, il Tesoriere e il Segretario. Solo nel caso il numero dei Consiglieri sia di sole tre unità, il ruolo di Tesoriere viene svolto anche dal Presidente.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 3 membri, compreso il Presidente, qualunque sia il numero complessivo dei Consiglieri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni.
Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ARCHIVIO PIPPO RIZZO si riunisce non meno di 4 volte all’anno, ed è convocato da:
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il Presidente;
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da almeno 2 Consiglieri;
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da almeno 1/3 dei soci.
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
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predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
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la gestione dell’Associazione;
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elaborare il bilancio consuntivo;
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elaborare il bilancio preventivo;
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stabilire gli importi delle quote annuali dei soci;
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da inviare ad ogni Socio per email.
Art. 12. Il Presidente
Il Presidente dura in carica tre anni, è rieleggibile, ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione. Nel caso il numero dei Consiglieri sia soltanto tre, svolge anche il compito di Tesoriere e può quindi aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, e procedere agli incassi e alle uscite inerenti l’Associazione.
Art. 13 Il Direttore Artistico
Il Direttore Artistico sovrintende la realizzazione e la custodia dell’Archivio, si occupa di rilasciare consulenze, perizie e certificazioni riguardanti le opere di Pippo Rizzo, di coordinare le iniziative culturali, dal punto di vista artistico, e di interfacciarsi con l’eventuale Comitato Scientifico.
Art. 14. Il Collegio dei revisori
E’ composto da tre componenti, anche non Soci, eletti dall’Assemblea che restano in carica per 3 anni. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione annuale da allegare al bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione
Art. 15. Il Collegio dei Probiviri
E’ composto da tre componenti, anche non Soci, eletti dall’Assemblea che restano in carica per 3 anni. Ha il compito di amichevole compositore ed è predisposto a decidere sulle controversie fra Soci. Interviene su esposto di un Socio o del Consiglio Direttivo. Le sue decisioni vengono portate per l’esecuzione al Consiglio Direttivo e sono appellabili entro 30 giorni all’Assemblea straordinaria dei Soci.
Art. 16. Incompatibilità
Le cariche di Consigliere, compreso il Presidente, di Revisore dei Conti e di Probiviri sono incompatibili fra loro.
Art. 17. Candidature e requisiti
Coloro che intendano essere eletti in una delle qualsiasi cariche dell’Associazione, tenendo presente che per il Consiglio Direttivo hanno la precedenza i Soci Fondatori, dovranno tutti, presentare la loro candidatura entro 7 giorni dall’Assemblea elettiva.
Art. 18. Cariche
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Si ha soltanto diritto ad un rimborso delle spese sostenute, documentate e preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo.
Art. 19. Modifiche allo statuto
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea dagli organi preposti o da almeno 1/3 degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.
Art.20. Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, con una maggioranza dei tre quinti dei presenti aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui l’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta sulla legge.
Art. 21. Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.